Guida pratica

Edilizia libera: quali lavori si possono fare senza CILA?

Lavori senza CILA: bagno, pavimenti, finiture e manutenzione ordinaria. Le regole da conoscere prima di ristrutturare.

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L’edilizia libera comprende lavori che non richiedono la presentazione di un titolo edilizio. Non significa però che ogni intervento sia consentito senza verifiche: restano applicabili, quando pertinenti, le regole su sicurezza, impianti, vincoli e tutela del patrimonio.

I riferimenti principali sono il D.P.R. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettera a), e articolo 6, comma 1, lettera a), e il Glossario dell’edilizia libera approvato con D.M. 2 marzo 2018.

Quali lavori rientrano di norma nell’edilizia libera?

Quando non fanno parte di trasformazioni edilizie più ampie, alcuni esempi di manutenzione ordinaria sono:

  • riparazione, rinnovo e sostituzione di pavimenti e rivestimenti;
  • tinteggiatura e ripristino di intonaci e finiture;
  • riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari;
  • interventi di riparazione e mantenimento in efficienza degli impianti esistenti, nei limiti della manutenzione ordinaria;
  • sostituzione e riparazione di elementi di finitura interni.

La classificazione non dipende solo dal singolo materiale sostituito: occorre considerare l’insieme delle opere e la situazione dell’immobile.

Rifare il bagno senza CILA: è possibile?

Sì, in determinate condizioni. Sostituire piastrelle, pavimenti e sanitari, senza ulteriori opere che portino fuori dalla manutenzione ordinaria, può rientrare in edilizia libera. In questo caso non si presenta la CILA e non sono dovuti diritti di segreteria per tale pratica.

Non modificare gli impianti, da solo, non è una garanzia. Lo spostamento di tramezzi, la realizzazione di un secondo bagno o interventi strutturali possono richiedere CILA, SCIA o altri atti.

Quando serve la CILA?

L’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001 disciplina la CILA per gli interventi che rientrano nel suo campo di applicazione. In genere vi si ricorre per opere di manutenzione straordinaria non strutturale, come la ridistribuzione interna mediante tramezzi non portanti, ferme restando le verifiche specifiche.

Quando serve la SCIA?

La SCIA può essere necessaria per lavori che rientrano nell’articolo 22 del D.P.R. 380/2001, fra cui alcuni interventi che interessano parti strutturali. Il titolo corretto va verificato in relazione alle opere, alle norme applicabili e agli eventuali vincoli.

Edilizia libera non significa nessun obbligo

Possono restare necessari adempimenti in materia di:

  • sicurezza nei cantieri e obblighi verso i lavoratori;
  • impianti e relative dichiarazioni di conformità, ove previste;
  • smaltimento dei rifiuti prodotti dai lavori;
  • tutela paesaggistica e storico-artistica, con eventuali autorizzazioni di settore;
  • norme igienico-sanitarie, regolamenti edilizi e condominiali.

Un intervento può essere classificato come edilizia libera ma richiedere comunque un atto di assenso previsto da una diversa disciplina.

Documenti utili da conservare

Contratto, preventivo, fatture, fotografie prima e dopo i lavori, documentazione di smaltimento, dichiarazioni impiantistiche quando richieste e gli eventuali nulla osta. Questi documenti possono essere importanti anche in occasione della vendita dell’immobile.

Riferimenti normativi

Per scegliere fra le diverse pratiche, leggi anche CILA o SCIA? e la Guida ai permessi per ristrutturare a Napoli.

Queste indicazioni sono informative e non sostituiscono l’esame tecnico di un caso specifico.

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